Ogni parrocchia in modo più o meno sufficiente, ha a disposizione delle strutture e delle risorse, provenienti per la maggior parte dalle libere offerte dei fedeli. Tali strutture e risorse trovano senso solo se destinate alle finalità per le quali la Chiesa utilizza i beni temporali, che "sono principalmente: a) provvedere alle necessità del culto divino; b)fare opera di evangelizzazione, con particolare attenzione all'educazione cristiana di giovani e adulti, alla cooperazione missionaria e alla promozione culturale; e) realizzare opere di carità, specialmente a servizio dei poveri; d) provvedere all'onesto sostentamento del clero e degli altri ministri; e) promuovere forme di solidarietà tra comunità ecclesiali, all'interno della Chiesa cattolica e con le altre Chiese cristiane " (Sinodo. 323). I beni economici sono, pertanto, ecclesialmente importanti. Non sono una realtà neutra rispetto alla vita della comunità e alle sue scelte pastorali, ma strumenti da utilizzare con grande discernimento, verificando continuamente la fedeltà al Vangelo. Solo la convinzione della rilevanza e insieme della delicatezza di tutto l'ambito dei beni può portare una parrocchia a dare il giusto rilievo al consiglio per gli affari economici e alle responsabilità che il Sinodo affida al consiglio pastorale a tale riguardo. Ambito di competenza e compiti " consiglio per gli affari economici è lo strumento di partecipazione per la cura pastorale dei beni e delle attività parrocchiali. È obbligatorio in ogni parrocchia [cf. can. 537], come aiuto al parroco per la sua responsabilità amministrativa" (cost. 148, § 1). Anche se l'attività del consiglio per gli affari economici è di natura prettamente tecnica, essa si inserisce nel quadro generale dato dalle finalità dei beni ecclesiali (cf. 1.7) e va quindi svolta con mentalità ecclesiale. Più in particolare, "l'opera del consiglio per gli affari economici deve iscriversi negli orientamenti tracciati dal consiglio pastorale " (cost. 148, § 2, lett. b); inoltre, "le scelte di natura economica che hanno un forte rilievo pastorale, la saggia determinazione di quali beni siano necessari alla vita futura della comunità, la decisione di alienare alcuni beni che fossero di aggravio per la loro gestione, esigono di acquisire un parere previo del consiglio pastorale parrocchiale" (cost. 148, § 2, lett. e). Poteri e responsabilità del consiglio Ferma restando, in ogni caso, la legale rappresentanza della parrocchia che in tutti i negozi giuridici spetta al parroco, il quale è amministratore di tutti i beni parrocchiali a norma del can. 532, "// consiglio per gli affari economici è moralmente responsabile con il parroco davanti alla comunità parrocchiale del corretto e puntuale assolvimento di tutti gli adempimenti e delle obbligazioni che, per diritto canonico o norma civile, sono poste a capo della parrocchia" (sinodo. 148, § 3). Per tale motivo il consiglio per gli affari economici non ha una semplice funzione consultiva, ma esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione amministrativa della parrocchia in conformità al can. 212, § 3. Il parroco, pertanto, ne ricercherà e ne ascolterà attentamente il parere, e ne userà come valido strumento per l'amministrazione della parrocchia. |